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Partecipazione attiva e pubblicazione degli elaborati provvisori

L'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE prevede che le Autorità di bacino provvedano all'aggiornamento:
- della Valutazione preliminare del rischio di alluvioni (art. 4 e 12 c.1 D.Lgs 49/2010) entro il 22/12/2018;
- delle Mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni (art. 6 e 12 c.2 D.Lgs 49/2010) entro il 22/12/2019;
- dei Piani di gestione del rischio di alluvioni (art. 7 e 12 c.3 D.Lgs 49/2010) entro il 22/12/2021.

Il D.Lgs. 49/2010 (art. 10 c.2)prevede che le Autorità di bacino promuovano la partecipazione attiva dei soggetti interessati all'elaborazione e all'aggiornamento del Piano e che (art.9 c.3 lett. c) tale partecipazione attiva sia coordinata con quella prevista dall'art. 66 c. 7 del D.Lgs. 152/2006; a tal fine le Autorità di bacino, nei processi di elaborazione, riesame e aggiornamento dei Piani, devono pubblicare e rendere disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, per un periodo minimo di sei mesi:
- il Calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, da pubblicare tre anni prima dell'inizio del periodo cui l'aggiornamento del piano si riferisce, ovvero entro il 22 dicembre 2018;
- una Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione da pubblicare due anni prima dell'inizio del periodo cui l'aggiornamento del piano si riferisce, ovvero entro il 22 dicembre 2019;
- il Progetto del piano da pubblicare un anno prima dell'inizio del periodo cui l'aggiornamento del piano si riferisce, ovvero entro il 22 dicembre 2020.
Come indicato dalla stessa direttiva, il periodo a cui si riferisce l'aggiornamento del Piano ha inizio nel 2021.

Consulta lo schema delle scadenze temporali relative al secondo ciclo di pianificazione, approvato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 17/12/2019.

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